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Regolamento

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Premessa

NILDE (Network Inter-Library Document Exchange) è un sistema che permette alle biblioteche di richiedere e di fornire documenti via web. NILDE ha come scopo lo sviluppo della cooperazione interbibliotecaria nei servizi di Document Delivery e, a tal fine, intende promuovere la reciprocità degli scambi tra le biblioteche e facilitare la diffusione di standard qualitativi omogenei nell’erogazione dei servizi DD.

 

ARTICOLO 1 - Condizioni per l’adesione a NILDE

Qualunque biblioteca, appartenente o afferente ad un ente pubblico ovvero ad un ente privato, purchè senza scopi di lucro o commerciali, può aderire a NILDE. Le modalità di adesione a NILDE sono rese pubbliche dal Gestore sul sito http://nilde.bo.cnr.it/.

1.1 Impegni nei confronti delle altre biblioteche

Ogni biblioteca si impegna, nei confronti di tutte le altre aderenti, a:

  1. fornire reciprocamente i servizi DD;
  2. far conoscere, rendere disponibile e aggiornare il proprio catalogo di periodici partecipando a Cataloghi Collettivi Nazionali (ACNP, SBN) o rendendolo interrogabile da Meta-OPAC aventi copertura nazionale (MAI). Le biblioteche che non si trovino già in questa condizione dovranno adeguarsi entro dicembre 2008; le biblioteche che aderiranno dopo l’1 gennaio 2009, avranno un anno di tempo per adeguarsi;
  3. evadere le richieste di documenti nel minor tempo possibile e comunque in un tempo medio di 2 giorni lavorativi ed entro un tempo massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; nel caso in cui non sia possibile fornire il documento richiesto, ad inviare, entro un tempo medio di 2 giorni lavorativi, il relativo avviso di impossibilità di fornitura, indicandone le motivazioni;
  4. inviare gratuitamente i documenti, salvo eventuali compensazioni a fronte di forte squilibrio tra biblioteca e biblioteca nel numero di documenti richiesti e ricevuti, rilevabile a fine anno; a tal fine, le biblioteche, pena l’inesigibilità dei rimborsi, dovranno chiaramente indicare nelle condizioni di fornitura l’entità del forte squilibrio e i costi per articolo che potranno essere addebitati a fine anno;
  5. distribuire equamente le proprie richieste su tutte le biblioteche, e comunque inviando ad una stessa biblioteca non più di 3 richieste in media per settimana, e non più di 5 richieste al massimo per settimana.

 

1.2 Rispetto della normativa sul diritto d’autore

Premesso che il fine dello scambio di documenti è fornire supporto alla ricerca scientifica, le biblioteche si impegnano ad attenersi alla vigente normativa sul Diritto d’Autore (Legge n. 633 del 22/4/1941 e successive modifiche e integrazioni) e, ove prevalenti, alle clausole contrattuali in essere. In particolare, ma non solo:

  1. a richiedere i documenti per conto di loro utenti accreditati che ne faranno esclusivo uso personale per scopi di studio o di ricerca;
  2. ad inviare fotocopie dei documenti richiesti o ad effettuare copia digitale temporanea (tiff, pdf) degli stessi al solo ed unico scopo di velocizzare il processo di trasmissione, mentre l’utilizzo della copia digitale, a meno che le clausole contrattuali in essere non consentano diversamente, resta in ogni caso limitato alla sola possibilità di effettuarne un’unica stampa su carta;
  3. a meno che le clausole contrattuali in essere non consentano diversamente, a consegnare all’utente un’unica copia cartacea del documento, distruggendo l’eventuale copia digitale ricevuta.

 

 

ARTICOLO 2 - Organi Costitutivi di NILDE

NILDE è costituito dai 3 seguenti organi: il Gestore, l’Assemblea dei sottoscrittori NILDE (ASN) e il Comitato delle Biblioteche NILDE (CBN).

2.1 Gestore di NILDE

Per Gestore si intende il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Biblioteca dell’Area di Ricerca di Bologna, sita in Via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna, che ha ideato e sviluppato il software NILDE, e che a partire dal 1º Dicembre 2005 è divenuto il Gestore del Servizio. Il Gestore eroga il Servizio NILDE secondo le modalità definite nel Contratto sottoscritto annualmente dalle singole biblioteche con il Gestore stesso.

2.2 Assemblea dei Sottoscrittori NILDE (ASN)

L’assemblea dei sottoscrittori NILDE (ASN) è composta da un rappresentante per ogni biblioteca sottoscrittrice del Servizio NILDE e quindi in possesso di un account valido (username e password) in NILDE.

 

L’ASN:

  1. elegge i propri rappresentanti nel CBN, come previsto all’Art.2, comma 3.1 del presente regolamento;
  2. approva le modifiche al Regolamento, con le modalità previste dall’Art. 3;
  3. si riunisce in riunione plenaria almeno una volta ogni 3 anni, su invito del CBN.

 

2.3 Comitato delle Biblioteche NILDE (CBN)

 

2.3.1 Composizione del CBN, modalità di elezione e durata

2.3.1.1 Composizione del CBN, durata e criteri di eleggibilità

Il CBN è composto da 14 membri, di cui:

  • 10 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori NILDE (si veda Art. 2, comma 2), così suddivisi: 5 membri dell’area Università 2 dell’area Sanità 2 dell’area enti di ricerca e 1 dell’area altre biblioteche;
  • 2 membri facenti parte dell’Assemblea dei Sottoscrittori, nominati dal Gestore;
  • 2 membri che rappresentano il Gestore, con potere consultivo.

Il CBN ha durata triennale (3 anni). E’ eleggibile al CBN qualsiasi membro dell’ASN che presenti la propria candidatura.

2.3.1.2 Modalità di elezione

Ogni membro dell’ASN esprime un solo voto. Le elezioni si svolgono online, attraverso votazione elettronica. Sono dichiarati eletti, per ciascuna area, i rappresentanti che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. Il CBN, entro 3 mesi dalla scadenza del proprio mandato, convoca le elezioni per il nuovo CBN. Il Gestore predispone tutti gli strumenti necessari allo svolgimento regolare delle elezioni dei membri del CBN.

2.3.1.3 Decadimento e sostituzioni dei singoli membri del CBN

Un membro del CBN decade nei seguenti casi:

  1. dimissioni volontarie;
  2. mancato rinnovo della sottoscrizione a NILDE da parte della sua biblioteca.

In caso di decadimento da parte di uno dei membri del CBN, si procede alla sua sostituzione: subentra a questi il primo dei non eletti disponibile della stessa area di appartenenza, o, in caso di impossibilità, si procederà ad una nuova votazione con candidati appartenenti alla stessa area del membro decaduto.

 

2.3.2 Compiti del CBN

Il CBN è il garante del buon funzionamento della rete di cooperazione delle biblioteche NILDE e propulsore della sua crescita. A tal fine:

  1. si fa portavoce delle esigenze delle biblioteche;
  2. raccoglie informazioni e vigila sull’applicazione dell’Art.1 del presente Regolamento e, in caso di gravi e reiterati comportamenti che non siano ad esso conformi, propone al Gestore adeguati provvedimenti disciplinari;
  3. svolge azioni di monitoraggio e analisi dei problemi, individua soluzioni;
  4. propone modifiche al Regolamento di NILDE, di concerto col Gestore;
  5. convoca la riunione generale dell’Assemblea dei Sottoscrittori, almeno 1 volta nell’arco del suo mandato;
  6. partecipa attivamente allo sviluppo del Servizio NILDE, proponendo miglioramenti al Gestore in merito al Servizio stesso. Il Gestore altresì comunica al CBN tutte le modifiche tecniche adottate nel sistema NILDE, e gli sviluppi tecnici previsti;
  7. viene informato dal Gestore sull’andamento del Servizio NILDE, anche relativamente alla situazione finanziaria e amministrativa;
  8. di concerto col Gestore, si interessa al reperimento delle risorse finanziarie necessarie al Servizio NILDE;
  9. di concerto col Gestore, si interfaccia con altri enti, al fine di ampliare la visibilità/integrazione di NILDE con altri sistemi e servizi, sia nazionali che internazionali.

 

2.3.3 Organizzazione e modalità di funzionamento

Il CBN si riunisce almeno 2 volte all’anno. Il numero legale perchè una riunione del CBN sia valida è pari alla metà + 1 dei membri aventi diritto di voto.
Il CBN decide in merito alle proposte e modifiche di cui al precedente comma 3.2 con almeno i 2/3 dei pareri favorevoli dei presenti.
Il Comitato designa al suo interno un Coordinatore.
Il Coordinatore convoca le riunioni del CBN 2 volte all’anno, ed eventuali altre riunioni straordinarie le quali dovranno essere proposte da una maggioranza qualificata dei membri del CBN o su richiesta del Gestore; il Coordinatore predispone inoltre l’ODG della riunione, e ne stila il verbale con l’ausilio di un membro che svolgerà funzioni di segretario, nominato di volta in volta.
I verbali delle riunioni del CBN sono resi pubblici all’Assemblea dei Sottoscrittori.
Il Comitato può altresì svolgere i suoi compiti avvalendosi di gruppi informali di lavoro, che potranno essere costituiti di volta in volta sulle tematiche da approfondire.

 

ARTICOLO 3 - Validità del Regolamento e sue Successive Modifiche

Le proposte di modifica al Regolamento devono essere definite di comune accordo tra il CBN ed il Gestore e in seguito approvate in via definitiva dall’Assemblea dei Sottoscrittori NILDE, mediante votazione online. Eventuali modifiche dovranno essere approvate entro la data d’inizio della sottoscrizione a NILDE per l’anno successivo.
Le modifiche al Regolamento si riterranno approvate con il 50% + 1 dei votanti e avranno decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo.

 

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