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NILDE risponde alla consultazione europea sul copyright
Tra il dicembre 2013 e marzo 2014 l'Unione Europea ha tenuto una consultazione pubblica sul copyright, a cui sono giunte più di 11mila risposte rese disponibili qui.
Tra queste, le risposte dell'AIB, di EBLIDA e di Copyright for Creativity.
- AIB: informazioni e risposte;
- EBLIDA: informazioni e risposte;
- C4C: informazioni e risposte.
Anche NILDE ha inviato la propria risposta ad alcune delle domande, che riportiamo per esteso qui sotto.
Name:
Network for Inter-Library Document Exchange (NILDE), Italy
Transparency Register Number 544030713098-06
III. Limitations and exceptions in the Single Market
21. Are there problems arising from the fact that most limitations and exceptions provided in the EU copyright directives are optional for the Member States? - YES
Certamente, l'intento di armonizzare taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, non è stato pienamente raggiunto dalla direttiva 2001/29/EC. L'opzionalità della lista di eccezioni e limitazioni ha generato una moltitudine di approcci differenti all'interno dell'Unione Europea, che rendono poco chiara l'applicazione delle norme sul diritto d'autore e generano confusione e incertezza tra utenti ed operatori. Un quadro disomogeneo non solo pone in svantaggio gli Stati europei come terreno di investimento per la creazione di nuovi servizi della società dell'informazione, ma ostacola di fatto ogni iniziativa coordinata a livello transnazionale ed europeo riguardante l'accessibilità al patrimonio scientifico e culturale. È quindi necessario che la lista di eccezioni e limitazioni sia la stessa in ogni Stato dell'Unione Europea e che sia più flessibile per venire incontro ad una maggiore gamma di esigenze talvolta non esplicitamente considerate, come sarà approfondito nelle risposte alle domande 22, 23, 24, 28 e 29.
22. Should some/all of the exceptions be made mandatory and, if so, is there a need for a higher level of harmonisation of such exceptions? - YES
Si prenda ad esempio l'eccezione per certi atti di riproduzione effettuati dalle biblioteche (art. 5 (2) c) della direttiva 2001/29), in relazione all'attività dalle stesse svolta di “copy and delivery upon request”.
Nello specifico si vuole rappresentare il servizio di fornitura documenti (Document Delivery), nell'ambito dei servizi interbibliotecari di prestito e fornitura documenti (InterLibrary Loan and Document Supply) effettuato dalle biblioteche (di seguito denominato Document Delivery).
Il servizio di Document Delivery (ovvero la fornitura di articoli tratti da riviste scientifiche o parti di pubblicazioni, a stampa o digitali) consiste nel procurare all’utente di una biblioteca materiale che non è accessibile localmente presso la stessa. Nello specifico, una copia dell’articolo o documento desiderato viene procurata all’utente.
È importante sottolineare che il servizio di Document Delivery presuppone l’esistenza di biblioteche fornitrici di materiale, in copia o in prestito, a utenti che siano impossibilitati ad accedere a detto materiale di persona, così come di biblioteche richiedenti, cui detti utenti si rivolgono, qualora il materiale non sia posseduto localmente dalla biblioteca cui l’utente istituzionalmente afferisce in qualità di docente, ricercatore, dottorando, studente, etc..., che necessita di detto materiale a fini di ricerca scientifica o di studio. Qualsiasi biblioteca universitaria e di ente pubblico di ricerca si ritrova comunemente a rivestire entrambi i ruoli, sia di richiedente per i propri utenti istituzionali, che di fornitrice nei confronti degli utenti di altre biblioteche. I servizi interbibliotecari, storicamente, consentono di espandere la capacità di soddisfare le richieste dei propri utenti, le cui esigenze, nell’ambito della società dell’informazione, si sono naturalmente affinate. La tecnologia, oggi, può consentire di migliorarne notevolmente le prestazioni, velocizzando i tempi di ottenimento del materiale da parte del singolo utente che ne necessiti. Come sostenuto dalla International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA Position on Copyright in the Digital Environment), i servizi interbibliotecari sono di fondamentale importanza per l'educazione, la democrazia, il progresso scientifico, economico, medico e sociale (nonché personale) dei cittadini. Il ruolo delle biblioteche è quello di concorrere a perfezionare tali imprescindibili obiettivi. Non potrebbe esserci ricerca scientifica senza il supporto di tali servizi.
In alcuni Stati dell'Unione il servizio di Document Delivery è chiaramente disciplinato nel contesto dei servizi bibliotecari:
- UK: Copyright, Designs and Patents Act 1988 - Copying by librarians: articles in periodicals. Articles 38, 39, 41.
- Germania: Copyright law amendment, Jan. 2008 - Art. 53A Sending copies on demand
- Danimarca: Copyright act sect. 50 e Licenze collettive “Copy-DAN”
In altri Stati dell'Unione invece il servizio non è esplicitamente normato e rientra all'interno delle eccezioni per taluni atti di riproduzione previste per le biblioteche e gli archivi. Ad esempio:
- Spagna: LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril «Artículo 37».
- Italia: Legge sul Diritto d’autore L. 633/1941 - Art. 68, 68 bis, 69
Si ritiene opportuna una eccezione specifica, secondo l'esempio dato da UK, Germania, Danimarca. Si ritiene altresì opportuno che il procedimento di riproduzione possa avvenire in qualunque modo e forma, senza operare dunque alcuna distinzione, peraltro sempre più anacronistica, fra copia analogica e copia digitale.
Sempre a titolo di esempio, stante l'attuale quadro giuridico italiano, la mancanza di un esplicito riferimento nella legge italiana al Document Delivery effettuato dalle biblioteche, ed il vincolo al formato cartaceo non consentono (per il materiale non altrimenti oggetto di accordi di licenza con gli editori) di avvalersi delle tecnologie digitali per la trasmissione dei documenti tra le biblioteche (si veda art. 68 Legge 633/1941: “la riproduzione … effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo”), anche nel caso in cui la copia digitale venga effettuata temporaneamente al solo ed unico scopo di velocizzare il processo di trasmissione del documento, e non la sua fruizione, stante che l’utilizzo di detta copia digitale resti limitato alla sola possibilità di effettuarne un’unica stampa su carta (come in una trasmissione via fax). Qui è anche da notare, nel caso della normativa italiana, la collisione con le più recenti indicazioni del D.L. 21-6-2013 n. 69 relativamente all'uso del fax oltre che della carta per motivi di risparmio nelle pubbliche amministrazioni, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015. Diversamente avviene in altri Stati dell'Unione.
L'anomalia dell'opzionalità di tale eccezione e le differenti implementazioni negli Stati membri dell'UE, di fatto ostacolano la circolazione dell'informazione scientifica tra gli Stati membri.
La circolazione dell'informazione scientifica, soprattutto quando al servizio della ricerca, costituisce un vitale vantaggio competitivo laddove questa avvenga tempestivamente, facendo cioè arrivare al richiedente l'informazione di cui necessita nel modo più rapido ed efficiente possibile, così come avviene in paesi quali USA, Australia, Canada e Cina, le cui biblioteche godono di privilegi ed eccezioni espressamente disciplinate nelle rispettive legislazioni sul copyright riguardo al servizio di Document Delivery in formato digitale:
- USA: 17 USC 108, 2004 Art. 108. Limitations on exclusive rights: Reproduction by libraries and archives
- Australia: COPYRIGHT ACT 1968 SECT 49. Reproducing and communicating works by libraries and archives for users
- Canada: Copyright Act ( R.S., 1985, c. C-42 ) Act current to June 2nd, 2007
- Cina: Copyright Law
L'Unione Europea, non avendo una legislazione esplicita ed unitaria in materia di tali eccezioni, pone di fatto un freno alla circolazione dell'informazione scientifica e quindi della ricerca stessa.
Stanti queste considerazioni, si ritiene necessaria una riforma delle norme relative al diritto d'autore che renda obbligatorie tutte le eccezioni, specificando inoltre che tale elenco non è esaustivo. Infatti, come reso evidente dall'esempio relativo al Document Delivery, questioni anche di importanza critica per la ricerca scientifica possono essere trascurate e non considerate dalle varie legislazioni.
23. Should any new limitations and exceptions be added to or removed from the existing catalogue? Please explain by referring to specific cases.
Mentre si ritiene inaccettabile l'eliminazione delle attuali eccezioni, come da risposta alla domanda 22 sarebbe opportuno che venisse esplicitamente disciplinata la possibilità per le biblioteche di realizzare riproduzioni di articoli da riviste scientifiche o di parti di altre opere per i propri utenti se a scopo di studio privato o di ricerca non commerciale; e che il procedimento di riproduzione possa avvenire in qualunque modo e forma, senza operare distinzioni fra copia analogica e copia digitale.
Come si è visto per il caso del Document Delivery, sarebbe opportuno un approccio più flessibile che consenta di includere esigenze attualmente non previste, sia specificando la non esaustività della lista di eccezioni, sia prevenendo la possibilità di adattare le norme alle nuove esigenze prodotte dalle innovazioni tecnologiche e dall'evoluzione (nello specifico caso del Document Delivery) della ricerca. Per ovviare a quest'aspetto è possibile non solo allargare le norme senza vincolarle a soluzioni tecnologiche che potrebbero divenire obsolete, ma anche specificare l'applicabilità delle eccezioni a "casi analoghi".
Specifici casi riguardanti il Document Delivery e il prestito elettronico (e-lending) andrebbero esplicitati con nuove eccezioni.
24. Independently from the questions above, is there a need to provide for a greater degree of flexibility in the EU regulatory framework for limitations and exceptions? - YES
Come esemplificato nella risposta alla domanda 22, delle norme non flessibili contribuiscono ad una incertezza normativa con l'incedere dell'evoluzione tecnologica e l'emergere di nuove esigenze e pratiche. Casi come quello del Document Delivery sono solo un esempio di come norme disomogenee e poco chiare mettono in posizione di svantaggio la ricerca scientifica europea ed in generale la cittadinanza. Ad esempio l'esistenza dell'eccezione del "Fair Use" in legislazioni quali quelle statunitense, sud coreana, di Taiwan e Singapore provoca nei rispettivi paesi un vantaggio competitivo direttamente quantificabile in termini economici, senza che questo comporti un danno ai detentori dei diritti. Al contrario le norme europee, non adeguatamente flessibili, rallentano e mettono in difficoltà numerose iniziative – non esplicitamente previste dalle attuali leggi – per le quali un quadro legislativo più aperto e flessibile garantirebbe maggiori certezze senza richiedere un adeguamento della legge.
26. Does the territoriality of limitations and exceptions, in your experience, constitute a problem? - YES
Attualmente l'opzionalità delle eccezioni tra gli Stati membri comporta disparità tra i sistemi legali; stante ciò una pratica legittima in uno Stato può essere considerata violazione del diritto d'autore in un altro.
Come sottolineato anche dalla risposta di Copyright for Creativity (C4C, Transparency Register Number 342464912839-08), ciò ha conseguenze anche a livello di ricerca scientifica: la cosiddetta European Research Area (ERA) è fortemente limitata dalla mancanza di un quadro legale unificato per ciò che concerne il diritto d'autore. Una delle più importanti limitazioni rappresentate dall'attuale opzionalità delle eccezioni affligge proprio il servizio di Document Delivery tra le biblioteche, servizio critico per la ricerca scientifica. L'esperienza di NILDE nel coordinare il servizio di Document Delivery anche tra biblioteche di differenti paesi è proprio quella di un forte ostacolo all'integrazione tra i sistemi bibliotecari degli Stati membri, che regolamentano in maniera assai differente il prestito interbibliotecario e il Document Delivery (o non lo regolamentano affatto), come esposto nella risposta alla domanda 22.
Andrebbe infine considerato l'esteso uso – nelle licenze stipulate con gli editori per l'acquisizione di risorse elettroniche, quali riviste e e-book – della clausola di limitazione al territorio nazionale dei servizi di Inter-Library Loan e Document Delivery, che impedisce ogni tipo di collaborazione tra biblioteche di differenti Stati membri dell'Unione Europea. Riteniamo che una simile clausola sia in contrasto con i principi stessi dell'Unione Europea e che questa andrebbe espressamente vietata.
A. Access to content in libraries and archives
1. Preservation and archiving
28. (a) [In particular if you are an institutional user:] Have you experienced specific problems when trying to use an exception to preserve and archive specific works or other subject matter in your collection?- YES
Sì, il problema principale dell'attuale eccezione (art. 5 (2) c) della direttiva 2001/29) è che essa non copre tutte le situazioni in cui le biblioteche effettuano riproduzioni nell'espletamento della loro missione di conservazione delle opere che costituiscono il loro patrimonio e di renderle accessibili a tutti i cittadini.
Come già sottolineato nella risposta 22 tale eccezione è implementata in maniera molto diversa nei diversi Stati membri. Il risultato è che non è consentita da molti Stati membri la possibilità di effettuare riproduzioni per alcune attività molto importanti, come i servizi di Document Delivery tra biblioteche.
Se in ambito cartaceo l'eccezione sulla riproduzione può essere applicata senza problemi tecnici, il passaggio sempre più diffuso al digitale pone ostacoli a tale eccezione. In particolare il cambio di formato (analogico/digitale) è già compreso dall'eccezione? Un ostacolo tecnologico è dato dai sistemi di Digital Right Management (MTP, misure tecnologiche di protezione), i quali impedirebbero di fruire dell'eccezione. Un'ultima situazione limite è data dalla sempre più diffusa acquisizione da parte delle biblioteche di opere in formato digitale tramite abbonamenti annuali (ad esempio le riviste scientifiche) che nel caso di impossibilità del rinnovo (per motivi economici, di riduzione del budget assegnato alle istituzioni pubbliche etc) comporterebbe la perdita dell'accesso a tutti i contenuti anche precedentemente sottoscritti. Da ciò si evidenzia l'importanza vitale per le biblioteche di poter usufruire dell'eccezione in questi specifici casi.
L'assenza di una vera politica europea sulla conservazione dei contenuti digitali implica una sostanziale minaccia alla sopravvivenza delle opere digitali e potenzialmente queste opere rischiano la scomparsa in quanto viene meno la funzione di conservazione della conoscenza e del sapere propria delle biblioteche. A titolo di esempio le cinquecentine sono arrivate fino ai giorni nostri grazie alle biblioteche, mentre se per assurdo l'articolo di Albert Einstein sulla relatività ristretta (A. Einstein, Zur Elektrodynamik bewegter Körper in «Annalen der Physik», 17 (1905), pp. 891-921) fosse stato pubblicato esclusivamente come opera digitale, stante l'attuale quadro normativo europeo, avrebbe rischiato di non essere più accessibile ai giorni nostri in quanto le sue sorti sarebbero state demandate esclusivamente all'editore della rivista e non più alle biblioteche (a titolo di esempio, si vedano le biblioteche italiane che posseggono l'anno 1905 della rivista; fonte: Catalogo ACNP).
29. If there are problems, how would they best be solved?
Una soluzione ai problemi evidenziati nella risposta alla domanda 28 può essere individuata nell'allargamento dell'eccezione prevista da art. 5 (2) c) della direttiva 2001/29, in modo da consentire esplicitamente alle istituzioni la riproduzione di ciascun'opera delle proprie collezioni, a condizione che ciò non avvenga con finalità commerciali. Si ritiene che l'allargamento delle norme debba svincolarle da soluzioni tecnologiche specifiche, per evitare il futuro anacronismo della legge. È necessaria inoltre una iniziativa legislativa che consenta ogni uso legittimo delle opere protette da DRM/MTP, a prescindere dal formato e dai sistemi di distribuzione. Infine, le biblioteche dovrebbero aver chiaramente garantita la loro funzione di conservazione, consentendo loro di archiviare una copia di ciascun materiale sottoscritto in abbonamento, anche elettronico. A questo proposito si rimanda alla risposta fornita da Copyright for Creativity (C4C).
30. If your view is that a legislative solution is needed, what would be its main elements? Which activities of the beneficiary institutions should be covered and under which conditions?
Facciamo nostra la risposta fornita nel merito da Copyright for Creativity (C4C).
a. Off-premises access to library collections
32. (a) [In particular if you are an institutional user:] Have you experienced specific problems when trying to negotiate agreements with rights holders that enable you to provide remote access, including across borders, to your collections (or parts thereof) for purposes of research and private study?
Le negoziazioni con editori e fornitori sono un'attività gravosa e complessa, che ostacola le biblioteche nella realizzazione della propria collezione. In particolare i contratti negoziati tendono ad essere segreti nella loro interezza, ostacolando altri enti nella contrattazione e generando squilibri tra diverse biblioteche sulle possibilità di accesso alle opere; il potere di contrattazione dei grandi gruppi editoriali pone le biblioteche in una posizione di subalternità. Normalmente le biblioteche si affidano a consorzi nazionali o regionali per la gestione e la negoziazione di tali contratti, soluzione che controbilancia in parte il potere degli editori ma che introduce notevoli rigidità, in particolare sulla selezione delle opere da sottoscrivere.
Una clausola spesso presente negli accordi di licenza negoziati, come già anticipato nella risposta alla domanda 26, è quella che pone limitazioni al servizio di Document Delivery al di fuori dei confini nazionali, così come altre clausole relative al Document Delivery possono porre limitazioni sul tipo di formato ed il tipo di soluzione tecnologica col quale svolgere il detto servizio, arrivando in taluni casi al divieto esplicito e totale del Document Delivery.
La rinegoziazione di tali licenze avviene spesso su base annuale, con il conseguente rischio di incrementi indebiti sul costo delle licenze e soprattutto di una discontinuità nel patrimonio della biblioteca, come osservato nella risposta alla domanda 28.
Le negoziazioni delle clausole riguardanti l'accesso fuori dagli edifici delle biblioteche sono ostacolate non solo dalle già citate difficoltà, ma anche dall'eccezione specifica prevista dall'art. 5 (3) n) della direttiva 2001/29, che risulta assai limitante in quanto non contempla questa possibilità. Limitazione tanto meno comprensibile considerando le aspettative degli utenti delle biblioteche, soprattutto relativamente alla ricerca scientifica.
b. E-Lending
38. [In particular if you are an institutional user:] What differences do you see in the management of physical and online collections, including providing access to your subscribers? What problems have you encountered?
Le differenze tra collezioni fisiche e digitali sono molto profonde. Una collezione digitale, rispetto a quella fisica, assicura in termini di fruibilità ampi vantaggi, innanzitutto sciogliendo l'utenza dal vincolo di accedere alla struttura della biblioteca per fruire del materiale; il digitale infatti consente la consultazione di un'opera a prescindere dal luogo e dall'orario in cui l'utente ne abbia bisogno – con positive ricadute anche nei confronti di impedimenti di natura fisica o economica che potrebbero impedire ai cittadini l'accesso agli edifici delle biblioteche. Le collezioni digitali affrancano inoltre le biblioteche da necessità di gestione del materiale a deposito, che può risultare problematica sia per problemi di spazio difficilmente risolvibili, sia per la gestione del movimento della copia fisica dal deposito all'utenza e viceversa – attività che spesso ricade totalmente sul personale della struttura e che risulta più pesante proprio in considerazione della carenza di organico diffusa in queste istituzioni. Per questi motivi nel panorama delle biblioteche italiane, soprattutto negli enti di ricerca e nelle università, le biblioteche hanno convertito i loro abbonamenti alle riviste e le acquisizioni di libri dal cartaceo all'elettronico in maniera sempre più massiccia.
D'altro canto la gestione di collezioni digitali pone rilevanti problemi di conservazione e di libertà di scelta della biblioteca: le pubblicazioni in digitale non vengono normalmente vendute ma cedute in licenza, spostando la libertà di acquisizione e selezione del patrimonio dalla biblioteca all'editore, che può rifiutarsi di dare in licenza determinati beni – anche se disponibili al commercio. Inoltre, come visto nella risposta alla domanda 28, ciò mina alla base la missione di conservazione propria delle biblioteche, che sono esposte alla perdita del posseduto in seguito alla rescissione o al mancato rinnovo di un contratto di licenza, o come visto nelle risposte alle domande 26 e 32, pone seri ostacoli alla loro missione di garanti dell'accesso al patrimonio scientifico e culturale e della circolazione dell'informazione.
È inoltre sempre più anacronistico, come nel caso del Document Delivery tra le biblioteche, che all'utente finale possa essere consegnata dalle biblioteche esclusivamente una copia cartacea del materiale richiesto, mentre dovrebbe potergli essere fornita una copia digitale, anche esclusivamente come file grafico come quello che si otterrebbe mediante fax (si rilevi, tra l'altro, l'incongruità con le più recenti direttive in Italia, secondo le quali l'uso della carta dovrebbe essere eliminato nelle pubbliche amministrazioni per motivi di risparmio, come già evidenziato nella risposta alla domanda 22).